Nuovi contributi a fondo perduto dal Decreto Sostegni-Bis (D.L. 25.05.2021, N. 73)

Il nuovo decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali – c.d. “Sostegni-bis” – pubblicato in G.U. n. 163 del 25/05/2021, prevede un nuovo CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO che si articola su quattro possibili alternative complicando molto il quadro di analisi e imponendo anche complesse elaborazioni per individuare la migliore soluzione.

1^ SOLUZIONE: contributo “automatico” – art.1, c. 2

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi del primo decreto legge “Sostegni” (D.L. 41/2021), ed è corrisposto dall’agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

2^ SOLUZIONE: contributo su nuovo periodo di valutazione – art.1 ,c. 8

Il nuovo periodo di valutazione si estende dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, discostandosi quindi dal periodo preso in considerazione dal precedente decreto legge “Sostegni” che si basava sull’anno solare 2020.

Specificamente con questa seconda soluzione il contributo viene concesso al verificarsi di una riduzione di almeno il 30% della media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo dal 1.4.2020 al 31.3.2021,rispetto alla media mensile del fatturato e corrispettivi dell’analogo periodo dei dodici mesi precedenti e quindi del periodo dal 1.4.2019 al 31.3.2020.

Possono ottenere il contributo con questa soluzione sia coloro che hanno già richiesto il precedente contributo a fondo perduto secondo il decreto legge “Sostegni”, sia coloro che non hanno fatto richiesta del contributo del decreto “Sostegni”.

E qui si diramano due sotto casistiche: 2A e 2B.

2A) per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo ai sensi del decreto legge “Sostegni” e riceveranno automaticamente anche il nuovo contributo pari al 100% di quanto già percepito in base allo stesso decreto Sostegni è Costoro potranno presentare l’istanza per richiedere il contributo calcolato sulla perdita di fatturato del periodo dal 1.4.2020 al 31.3.2021 e, se tale contributo è maggiore rispetto a quanto percepito in “automatico”, potranno ricevere l’integrazione.

2B) per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui al decreto legge “Sostegni” è

 Costoro potranno presentare un’istanza per ricevere il solo contributo ai sensi del nuovo decreto legge “Sostegni-bis”, che prevede delle percentuali di sussidio maggiori rispetto a quanto previsto dal primo decreto “Sostegni”.

Per il caso 2A (CHI HA GIA’ BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO DEL DECRETO “SOSTEGNI”), il contributo viene determinato applicando alla differenza della media mensile del fatturato e corrispettivi (periodo 1.4.2020-31.3.2021 rispetto a 1.4.2019-31.3.2020), se la riduzione è superiore al 30%, le seguenti percentuali:

a)            60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b)            50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;

c)            40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d)            30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e)            20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Evidenziamo che per questa casistica occorre aver effettivamente “beneficiato” (e quindi aver ottenuto) il contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”.

In tal caso, il contributo già corrisposto “automaticamente” dall’agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere a seguito di questa nuova domanda.

Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo determinato con riferimento a questo nuovo periodo (aprile-marzo, anziché l’anno solare) dovesse emergere un contributo inferiore rispetto a quello spettante “automaticamente”, l’agenzia delle entrate non darà seguito all’istanza stessa.

E qui si pone il dubbio per le ASD e SSD che hanno presentato l’istanza per il contributo a fondo perduto ai sensi del decreto “Sostegni” ma che non abbiano però ancora ottenuto nulla in quanto la pratica è al momento “sospesa” per non corrispondenza tra i dati dichiarati nell’istanza e i dati di cui è in possesso l’agenzia delle entrate per fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e 2019.

Ancora una volta rileviamo che tale “non corrispondenza” era assolutamente prevedibile per i soggetti (ASD/SSD) che operano nel regime fiscale della legge 398/1991, esonerati, per legge, dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, dalla redazione e trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA, dalla redazione e trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA, dalla fatturazione elettronica per fatturato inferiore a 65.000 euro.

Pertanto per tutte le ASD/SSD che pur avendo trasmesso l’istanza per il contributo del decreto “Sostegni” ma che non hanno ancora ricevuto nulla, si apre ora la possibilità di richiedere il contributo non secondo la qui presentata casistica “2A”, ma secondo la casistica “2B” che segue le regole di cui si dirà a breve, pur nel dubbio che, proponendo all’agenzia delle entrate una istanza di sollecito o in autotutela per l’ottenimento del contributo a fondo perduto di cui al decreto “Sostegni”, possano passare dalla casistica “2B” alla “2A” e purché ciò avvenga nei tempi predeterminati per la presentazione delle domande per questo nuovo contributo del decreto “Sostegni-bis”, senza dover attendere ancora mesi come finora accaduto nel silenzio degli uffici di controllo.

Per il caso 2B (PER CHI NON HA BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO DEL DECRETO “SOSTEGNI”) il contributo viene determinato applicando alla differenza della media mensile del fatturato e corrispettivi(periodo 1.4.2020-31.3.2021 rispetto a 1.4.2019-31.3.2020), se la riduzione è superiore al 30%, le seguenti percentuali:

a)  90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;

c)  50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e)  30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per rientrare in questa casistica occorre avere la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni bis” e, appunto non aver presentato istanza e non aver ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”.

Sulla base di quanto indicato nel testo del decreto, riteniamo che nei conteggi della differenza di fatturato e corrispettivi NON si debbano includere i proventi di carattere “istituzionale”, né quelli aventi carattere “de-commercializzato” (art. 148, c. 3, Tuir), ma solo quelli relativi allo svolgimento di attività “commerciali”, in ossequio anche a quanto recentemente ribadito in relazione ai precedenti decreti sui contributi a fondo perduto sia in sede di interrogazione parlamentare (VI Commissione Permanente (Finanze) del 14.4.2021) sia nella circolare dell’agenzia delle entrate n. 5/E del 14 maggio 2021.

COME OTTENERE IL CONTRIBUTO

Al fine di ottenere il contributo i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.  Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa saranno definiti con un apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate da emanarsi prossimamente.

A prescindere dal provvedimento per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA – e cioè le ASD/SSD che non abbiano optato per il regime fiscale della legge 398/1991 – l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della liquidazione periodica IVA riferita al primo trimestre 2021 e quindi dopo il 31 maggio prossimo.

3^ SOLUZIONE: contributo a fondo perduto basato sul RISULTATO ECONOMICO (UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO) – (art. 1, commi 16-19)

Per i soggetti titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del decreto legge “Sostegni bis” è prevista la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto qualora abbiano rilevato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale non ancora indicata ma che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il raffronto andrà effettuato tra il risultato economico d’esercizio al 31.12.2020, rispetto a quello del 31.12.2019.

Per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d’anno (es. settembre-agosto o luglio-giugno) il raffronto andrà effettuato confrontando il risultato economico dell’esercizio attualmente in corso che terminerà nel 2021, rispetto a quello dell’esercizio precedente. Ad esempio, una SSD con esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto dovrà confrontare il risultato economico dell’esercizio dal 1.9.2020 al 31.08.2021, rispetto a quello dell’esercizio precedente 1.9.2019-31.08.2020.

Per questi soggetti ciò comporta necessariamente un’attesa, dovendosi dapprima completare l’esercizio in corso prima di poter effettuare il raffronto con l’esercizio precedente e poi presentare l’istanza per questo contributo sull’utile/perdita.

Viene inoltre specificato che per la determinazione del risultato economico d’esercizio non si considerano (e quindi vanno esclusi dai ricavi) gli importi eventualmente percepiti dall’agenzia delle entrate (o anche solamente riconosciuti dall’agenzia delle entrate, ma già contabilizzati per competenza).

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto sul risultato economico, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L’istanza per il riconoscimento del contributo sul risultato di esercizio può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altra informazione di dettaglio in merito a tale tipologia di contributo a fondo perduto saranno definiti con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate.

Si evidenzia qui un elemento molto importante ai fini della valutazione di convenienza/opportunità alla presentazione dell’istanza per questa tipologia di contributo: con il suddetto provvedimento attuativo dell’agenzia delle entrate saranno individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio.

Di seguito riportiamo alcune delle domande che possono insorgere dalla lettura delle disposizioni riguardanti il contributo a fondo perduto basato sul “risultato di esercizio” provando a dare delle risposte in attesa poi del provvedimento attuativo dell’agenzia delle entrate che dovrebbe dissipare i dubbi cui ora possiamo solo dare una risposta logica.

Domanda 1: Le ASD/SSD possono presentare l’istanza per ottenere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni-bis basato sul risultato d’esercizio?

Risposta (R.) Sì, purché abbiano svolto attività commerciale, in quanto la norma di ammissione a questo beneficio indica tra i soggetti ammissibili quelli titolari di partita IVA con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR secondo cui sono considerati ricavi:

i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Domanda 2: Le ASD/SSD possono presentare l’istanza per ottenere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni-bis” basato sul risultato d’esercizio anche se non abbiano svolto attività commerciale?

R. Il richiamo all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) che è incluso nella sezione dedicata alla determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali nell’esercizio di impresa, ci fa propendere per la non ammissibilità al nuovo contributo per le ASD/SSD che non abbiano svolto attività commerciale.

Domanda 3: Si terrà conto del risultato dell’esercizio complessivo o solo del risultato economico delle attività commerciali?

R. Al momento la disposizione del decreto “Sostegni-bis” fa esclusivo riferimento al “risultato economico dell’esercizio” senza distinzioni tra attività commerciali e istituzionali. In tal senso considerare il risultato economico dell’esercizio complessivo vorrebbe dire ricomprendere anche i proventi e gli oneri riferibili alle attività istituzionali pur se ciò appare incoerente con la politica di sostegno finora adottata dallo Stato a favore di ASD/SSD.

Domanda 4: Cosa si intende per “risultato economico dell’esercizio” per una ASD?

R. Per risultato economico si intende la differenza tra ricavi e costi riferibili all’esercizio considerato. Molte ASD determinano il risultato dell’esercizio raffrontando i soli ricavi effettivamente “incassati” rispetto ai soli costi effettivamente “pagati” elaborando in tal modo un rendiconto “per cassa” che esponga alla fine un “avanzo di esercizio” (tecnicamente equivalente più ad un risultato “finanziario” che “economico”). Il decreto “Sostegni-bis” con l’espressione “risultato economico dell’esercizio” dovrebbe invece riferirsi alla differenza tra proventi ed oneri determinati secondo il principio “di competenza” e cioè ricavi e costi che abbiano attinenza all’esercizio considerato a prescindere che siano stati effettivamente incassati o pagati, secondo le regole civilistiche previste per i bilanci delle società.

Domanda 5: Nel decreto “Sostegni-bis” si specifica che l’ammontare del risultato economico dell’esercizio sarà rilevabile da specifici campi della dichiarazione dei redditi. Per le ASD/SSD che adottano il regime fiscale della legge 398/1991, da quale rigo della dichiarazione dei redditi emerge il risultato economico dell’esercizio?

R. Nelle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali (mod. UNICO SC) vi sono due specifici righi in cui viene riportato il risultato del conto economico e cioè il rigo RF4 (in caso di utile) o RF5 (in caso di perdita). Le SSD, in quanto società di capitali, movimentano uno di questi righi, sempre che non operino nel regime fiscale della legge 398/1991. Quest’ultime, infatti, non indicano nulla nei due predetti righi e pertanto il risultato economico dell’esercizio non emerge dalla dichiarazione dei redditi, da cui è possibile esclusivamente rilevare l’ammontare complessivo dei ricavi (nel rigo RS107), l’ammontare dei ricavi commerciali (nel rigo RF70) o il reddito “imponibile” (rigo RF73). Per le ASD che non operano nel regime fiscale della legge 398/1991 e adottano il regime della contabilità ordinaria, i righi della dichiarazione dei redditi che espongono il risultato del conto economico sono sempre il rigo RF4 o RF5 (del modello di dichiarazione UNICO ENC). Le ASD che invece abbiano optato per la legge 398/1991 o che pur non avendo effettuato tale opzione adottino il regime della contabilità semplificata, dovendo compilare, in caso di esercizio di attività commerciali, il quadro RG del modello di dichiarazione UNICO ENC, non evidenziano il risultato del conto economico ma espongono solo i ricavi commerciali (nel rigo RG2) o il reddito imponibile (rigo RG33).

Da quanto precede emerge con evidenza che al fine di dissipare i dubbi dianzi esposti occorrerà senz’altro attendere il provvedimento attuativo da parte dell’agenzia delle entrate.

Certamente rilevante nell’ottica di interesse per ASD/SSD è quanto il ministero sosterrà in relazione all’indicazione dei campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio alla luce delle osservazioni dianzi esposte, che evidenziano le difficoltà di rilevazione “automatica” del risultato economico dell’esercizio per i soggetti in legge 398/1991 (siano essi ASD o SSD) e finanche l’impossibilità di individuazione del “risultato economico” per i soggetti che adottino la contabilità semplificata (come potrebbe essere per talune ASD che non abbiano optato per il regime della legge 398/1991) essendo al momento rilevabile dalla dichiarazione dei redditi solo il reddito “imponibile” dal quadro RG.

Il richiamo ai campi della dichiarazione dei redditi potrebbe orientare il ministero a basarsi pertanto sul “reddito imponibile” fiscale, presente ovviamente in tutti i modelli di dichiarazione dei redditi. In tal caso ravvisiamo sin d’ora la discrasia con quanto indicato dalla circolare che riferendosi al “risultato economico dell’esercizio” sembra voler dare rilevanza ed attenzione ai risultati dei bilanci, segnati dalla crisi economica dovuta alla pandemia e dalle chiusure delle attività imposte per legge, più che al risultato “fiscale”.

Un’ultima considerazione: per i soggetti (ASD/SSD) eventualmente interessati a questa misura di sostegno basata sul risultato economico rammentiamo che, in base a quanto ora previsto occorrerà presentare (trasmettere) la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle entrate entro il 10 settembre prossimo.

Questa scadenza si rivela:

– materialmente impossibile da rispettare per le ASD/SSD che chiuderanno il loro esercizio dopo il 10 settembre (per quelle, ad esempio che abbiano un esercizio sociale che si estende dal 1.10.2020 al 30.09.2021);

– pressoché impossibile da rispettare per quelle che chiuderanno il loro esercizio al 31 agosto;

– è rispettabile con non poche difficoltà per quelle che chiudono l’esercizio al 30 giugno.

Questo fa emergere sin d’ora non solo la necessità che il termine del 10 settembre venga prorogato, ma che l’eventuale ottenimento del contributo non potrà avvenire prima del prossimo autunno, con buona pace delle esigenze attuali di liquidità finalizzate a sostenere la ripartenza delle attività.

PER TUTTI

A prescindere poi dalla differente categoria di contributo a fondo perduto, rammentiamo per onor di cronaca che:

– l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro;

– il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

– a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto nella sua totalità, in alternativa alla erogazione di denaro, anche sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

ALTRE MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO

All’art. 10 decreto legge “Sostegni- bis” sono previste delle misure specifiche di sostegno a favore del settore sportivo e precisamente:

  • estensione del bonus sponsorizzazioni (di interesse esclusivo di società sportive professionistiche e di ASD/SSD che NON abbiano optato per il regime fiscale della legge 398/1991) a tutte le spese di sponsorizzazione sostenute fino al 31.12.2021;
  • contributo a fondo perduto per le società sportive professionistiche a parziale ristoro delle spese sanitarie sostenute per l’effettuazione dei test di diagnosi dell’infezione da Covid 19;
  • finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia previsto dall’art. 90 della legge 289/2002, erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019;
  • aumento di una dotazione finanziaria al Dipartimento per lo Sport (fino a 180 milioni di euro per l’anno 2021) da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni” (e quindi entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo), saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Di queste ulteriori misure quella più di interesse per lo sport dilettantistico è certamente l’ultima citata. Tuttavia, per essa occorrerà attendere a lungo ben oltre il mese di settembre nel corso del quale riprenderà l’attività sportiva, ci si augura con intensità e normalità pur nel rispetto dei protocolli di tutela della salute pubblica.

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

Con riferimento alle azioni di sostegno a favore dell’economia merita infine una citazione – per il momento di carattere meramente introduttiva e su cui eventualmente non si mancherà di fornire ulteriori indicazioni ove di interesse per il settore sportivo – l’art. 2 del decreto “Sostegni-bis” relativo ad un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”.

Tale disposizione prevede, che al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto “Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, viene istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 gestito dal Ministero dello sviluppo economico. I soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto saranno puntualmente determinati sulla base dei criteri individuati con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi del decreto “Sostegni” e “Sostegni-bis”.

Occorrerà verificare quindi se il settore sportivo verrà incluso o meno, pur nutrendo finora forti dubbi quanto meno per gli operatori del settore sportivo dilettantistico senza scopo di lucro.

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